Associazione Culturale
eikonocity
History and Iconography of European Cities and Sites
STATUTO
TITOLO I – DENOMINAZIONE-SEDE
Articolo 1
A norma dell’art. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita un’associazione culturale, senza fini di lucro, denominata “eikonocity – History and Iconography of European Cities and Sites”.
Articolo 2
L’associazione ha sede in Napoli, alla via Camillo de Nardis, 26.
TITOLO II – FINALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 3
Scopo dell’Associazione è quello di contribuire al dibattito scientifico-culturale relativo alla conoscenza, tutela e valorizzazione dei siti storici e dei paesaggi culturali. L’Associazione non ha scopo di lucro. In particolare l’Associazione si prefigge i seguenti scopi:
- promuovere studi sull’iconografia della città e del paesaggio in età moderna e contemporanea, finalizzata al recupero dell’identità storica del territorio;
- organizzare manifestazioni culturali, convegni, seminari, mostre, utili alla promozione degli studi sui temi suddetti;
- promuovere la diffusione dei risultati delle ricerche mediante attività editoriale in qualunque forma (pubblicazioni on-line e a mezzo stampa, supporti multimediali, ecc.);
- programmare corsi di formazione e corsi tecnici con personale qualificato;
- adottare quale proprio organo di informazione la rivista denominata “eikonocity – History and Iconography of European Cities and Sites”, con cadenza annuale.
L’Associazione si propone, inoltre, di sviluppare le proprie attività di ricerca in accordo con altre analoghe istituzioni ed enti, a diverso titolo operanti sul territorio in ambito nazionale ed internazionale. Studi e ricerche saranno attivati in linea con gli strumenti e le previsioni delle Pubbliche Amministrazioni in modo da favorire una coerente adozione dei risultati.
Articolo 4
L’Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni che svolgano attività analoghe o accessorie alle attività sociali.
TITOLO III – SOCI
Articolo 5
L’associazione è aperta a chiunque ne condivida gli scopi e manifesti l’intenzione all’adesione mediante il pagamento della quota sociale.
Articolo 6
Tutti i soci possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall’associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie. Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata. I soci hanno diritto alle informazioni e al controllo come da Statuto. I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione. Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.
Articolo 7
La qualità di associato cessa esclusivamente per motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo. Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato e il recesso in corso d’anno non dà diritto ad alcun rimborso della quota associativa, neanche in parte. I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.
Articolo 8
L’Assemblea Generale annualmente e a maggioranza semplice stabilisce le quote associative per l’anno successivo. Si possono prevedere condizioni di contributo diverse dalle su menzionate in particolari periodi, con delibera del Consiglio Direttivo.
TITOLO IV – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 9 – Assemblea Generale
Organo fondamentale e sovrano dell’Associazione è l’Assemblea Generale dei Soci. L’Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci tesserati nell’anno solare, ha il compito di definire l’indirizzo dell’Associazione; eleggere ogni tre anni il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice-Presidente e il Tesoriere; approvare o censurare l’operato del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Tesoriere in carica; approvare il bilancio, modificare lo Statuto con le modalità in esso previste; deliberare lo scioglimento dell’Associazione. Tutti i Soci hanno diritto di partecipare all’Assemblea e hanno pari diritto di voto. Non sono ammessi al voto unicamente i Soci che si sono tesserati nei trenta giorni antecedenti. L’Assemblea Generale si riunisce almeno una volta all’anno. Il Consiglio Direttivo ha il compito di fissare le date delle riunioni avvisando i Soci con congruo anticipo. Ulteriori Assemblee Generali potranno essere disposte nel corso dell’anno dal Consiglio Direttivo o essere richieste dai Soci. Qualora un terzo dei Soci richieda la convocazione dell’Assemblea il Consiglio Direttivo la dovrà fissare entro i successivi trenta giorni. Viene tenuto un registro delle Assemblee nel quale vengono annotati gli argomenti, le discussioni e le decisioni prese. L’elezione del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Vice-Presidente, del Segretario e del Tesoriere si svolge a scrutinio segreto; ogni Socio avrà a disposizione un numero di preferenze comunque inferiore a quello dei Soci che devono essere eletti. L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Segretario dell’Assemblea di norma è il Segretario dell’associazione; in caso di sua vacanza, l’Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l’incarico ad un socio. Le riunioni dell’assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell’Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall’assemblea.
Articolo 10 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è costituito, oltre che dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere, da altri 5 membri, scelti tra i soci dall’assemblea generale, che restano in carica tre anni e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nell’ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di gestire l’Associazione e di prendere tutte le decisioni necessarie per il suo funzionamento. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Segretario e un Coordinatore, di norma il Vice-Presidente, che ha anche funzioni di supplenza del Presidente in caso di sua assenza o di temporaneo impedimento. Per il primo anno il Consiglio è composto come specificato nell’Atto Costitutivo. Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall’Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l’attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell’associazione. È in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell’attività dell’associazione i quali dovranno essere sottoposti all’assemblea per l’approvazione. Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni sei mesi.
Articolo 11 – Presidente e Tesoriere
Il Presidente ha il compito di rappresentare l’Associazione all’esterno, di convocare e presiedere le riunioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, di garantire il rispetto dello Statuto e dei principi democratici nel corso delle attività dell’Associazione, esprime le posizioni socio-culturali dell’Associazione, si rapporta con i media, ha il compito di operare una sintesi tra le opinioni dei Soci e di garantire che le posizioni espresse rispettino la volontà della maggioranza. Il Presidente non ha poteri superiori rispetto agli altri componenti del Consiglio Direttivo al di fuori di quanto espressamente previsto nel presente articolo; in caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci. In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell’associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere viene eletto annualmente dall’Assemblea Generale tra i componenti del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo. Il Presidente e il Tesoriere presentano annualmente una relazione sul loro operato all’Assemblea Generale che si pronuncia in merito.
Articolo 12 – Vice-Presidente e Segretario
Il Vice-Presidente coadiuva e/o sostituisce il Presidente in tutti gli incarichi in casi di assenza o di impedimento temporaneo dello stesso, con eguali poteri quando necessario. Il Segretario collabora alla gestione dell’Associazione, cura la tenuta dei libri sociali e segue gli adempimenti contabili e amministrativi, redige i verbali dell’assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l’esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.
Articolo 13
Le cariche degli organi dell’associazione sono elettive e gratuite.
TITOLO V – PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
Articolo 14
L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell’Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività culturali, scientifiche, editoriali e di formazione professionale;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo.
Il patrimonio non potrà essere utilizzato in forme che prevedano la corresponsione di un interesse, né potrà essere ripartito tra i Soci in alcuna modalità e misura. Il patrimonio potrà essere viceversa utilizzato per il sostegno ad altre realtà associative che perseguano finalità analoghe o comunque non incompatibili con quelle dell’Associazione “eikonocity – History and Iconography of European Cities and Sites”.
Articolo 15
L’esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria annuale.
Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell’Associazione durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché sia approvato i soci possono prenderne visione. Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell’associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.
TITOLO VI – REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO
Articolo 16
Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall’assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti. L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Articolo 17
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento dell’associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 18
Le attività e il funzionamento specifico dell’Associazione sono regolate dal Regolamento Interno. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente. Il presente Statuto è composto da n. 18 (diciotto) articoli ed entra immediatamente in vigore.
Napoli, lì 15 luglio 2013
Il Presidente
Il Segretario